Dai risultati di uno studio effettuato dall’Ufficio centrale degli archivi notarili (Ministero della Giustizia) sui testamenti degli italiani emerge che nel 2016 i testamenti pubblicati in Italia sono stati circa 76.000 e che nello stesso anno soltanto lo 0,12% della popolazione italiana ha fatto testamento. Lo scarso utilizzo del testamento da parte degli italiani dipende con ogni probabilità dalla poca conoscenza dello strumento e degli innumerevoli vantaggi che lo stesso è in grado di offrire.

Pochissimi sanno, infatti, che, in generale il testamento ha un costo molto basso ma, se fatto correttamente, consente di evitare inutili controversie tra gli eredi e di far risparmiare a questi ultimi le spese connesse all’apertura della successione legittima.

Iniziamo intanto con una semplice distinzione: la successione legittima è quella regolata dalla legge mentre la successione testamentaria è regolata dalla volontà del defunto. La successione legittima si apre in assenza di un testamento o nell’ipotesi in cui con il testamento il defunto non abbia disposto di tutti i suoi beni ma soltanto di parte di essi.

Proprio perché la legge deve essere in grado di disciplinare ogni tipo di successione in modo generale ed astratto, la successione legittima ha il forte limite di non adattarsi perfettamente alle peculiarità del singolo caso concreto. Ogni tipo di successione, indipendentemente dalle sue caratteristiche, è regolata allo stesso modo. In particolare in caso di successione legittima è la legge che individua i soggetti ai quali è devoluta l’eredità (c.d. successibili), sulla base del loro rapporto di parentela con il de cuius, e predetermina le quote ereditarie. Al contrario, in caso di successione testamentaria entrambi questi aspetti sono rimessi alla volontà del testatore, fatti salvi i diritti che la legge riconosce in modo inderogabile a determinati soggetti (i c.d. legittimari).

Per comprendere l’utilità del testamento basti pensare che se due persone sono tra loro sposate e non hanno figli, in caso di morte di uno di essi senza che sia stato fatto testamento, il coniuge superstite si troverà a dover concorrere con i fratelli o le sorelle della persona defunta e a dover dividere con loro i beni ereditari. Ancora, se due persone non sono tra loro sposate ma soltanto conviventi, in assenza di testamento il convivente superstite non è titolare di alcun diritto successorio, fatto salvo quanto previsto oggi dalla Legge n°76/2016. Inoltre, soltanto con il testamento è possibile destinare un singolo bene in proprietà esclusiva ad un beneficiario determinato evitando i costi e i tempi legati ad un atto di divisione.

Sempre con il testamento è possibile dividere il proprio patrimonio tra più soggetti evitando che si formi tra loro la comunione ereditaria che, com’è noto, è spesso fonte di aspri litigi. In assenza del coniuge e dei figli, con testamento è possibile devolvere l’intero patrimonio in favore di una persona di propria fiducia, anche non legata da rapporti di parentela con il testatore, che si è presa cura di lui evitando che i propri beni vengano devoluti ai parenti più vicini che si siano però totalmente disinteressati. Infine, soltanto facendo testamento è possibile devolvere una parte del proprio patrimonio in favore di associazioni benefiche, o.n.l.u.s. ed altri enti senza scopo di lucro.

In definitiva, il testamento può essere un formidabile strumento per pianificare in vita il passaggio generazionale del proprio patrimonio.
L’ordinamento italiano prevede essenzialmente tre forme di testamento: il testamento pubblico, il testamento olografo e il testamento segreto. Ciascuna di queste forme testamentarie ha i propri vantaggi e svantaggi.

La forma più semplice e diffusa di testamento è il testamento olografo, ossia il testamento scritto di pugno direttamente dal testatore. Per essere valido è necessario che sia datato, sottoscritto e soprattutto che l’intero suo contenuto sia scritto di pugno, cioè a mano, dal testatore. Non si possono quindi usare strumenti di scrittura meccanici o elettronici, quali ad esempio la macchina da scrivere o il computer, né può essere scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo.

Non ci sono requisiti specifici per quanto riguarda il supporto sul quale redigere il testamento (in particolare non è necessario utilizzare carta da bollo o altri supporti con particolari caratteristiche ma è sufficiente un semplice foglio di carta). Per il testamento olografo non esistono modalità obbligatorie per la sua conservazione. Può essere pertanto conservato dallo stesso testatore oppure può essere depositato fiduciariamente presso un soggetto di fiducia (avvocato o notaio). Il deposito fiduciario del testamento olografo ha il grande vantaggio di evitare lo smarrimento della scheda testamentaria o la sua possibile alterazione o distruzione da parte di soggetti interessati (es. eredi legittimi che sarebbero chiamati all’eredità in assenza del testamento).

Queste caratteristiche rendono il testamento olografo estremamente economico. Tuttavia occorre tener presente l’importanza di farsi assistere nella redazione del testamento olografo da un soggetto che abbia una specifica competenza in materia successoria al fine di evitare di commettere errori che possano inficiare la validità stessa del testamento.

Infatti, pur essendo il nostro ordinamento caratterizzato dal principio della libertà testamentaria, che consente al testatore di disporre del suo patrimonio come vuole, è necessario rispettare alcune norme inderogabili la cui violazione è sanzionata con la nullità dell’atto o della singola disposizione testamentaria. In presenza del coniuge e di figli è poi necessario conoscere nel dettaglio la disciplina dettata dalla legge a tutela di questi soggetti al fine di evitare che costoro possano impugnare il testamento lesivo dei propri diritti.

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