Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione di successione?

Ai sensi dell’articolo 28, comma 7 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990 (c.d. testo unico in materia di successioni e donazioni), come da ultimo modificato dall’art. 11 del D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2012, i chiamati all’eredità non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione qualora sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. a) l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (es. figli o nipoti in linea retta);
  2. b) l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad Euro 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Pertanto, nel caso in cui l’eredità comprenda un qualsiasi bene immobile sarà necessario presentare la dichiarazione di successione in quanto tale adempimento è indispensabile per la voltura effettuare la voltura catastale dello stesso.

Non sono inoltre obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione gli aventi diritto hanno rinunciato all’eredità o al legato, oppure che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.

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